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Colpo di coda sul nuovo porto di Molfetta, prima dell'insediamento dell'amministrazione Natalicchio Il dirigente del settore Lavori Pubblici, affida un incarico di 36mila euro, più Iva e oneri vari, per analizzare le «riserve ancora attive» iscritte dall'impresa, per 14,5 milioni di euro
01 luglio 2013

MOLFETTA – Tra i primi provvedimenti che l’amministrazione di centrosinistra guidata da Paola Natalicchio dovrà affrontare c’è quella di una bomba ad orologeria che riguarda il porto di Molfetta.
La stessa Natalicchio, in compagnia dell’assessore ai Lavori pubblici e al porto, Giovanni Abbattista ha voluto subito rendersi personalmente conto della situazione, incontrando la direzione dei lavori (foto), tenuto conto che il porto ha rappresentato la pietra dello scandalo di tutta l’amministrazione del sen. Antonio Azzollini, e che sul porto sono in corso indagini della magistratura.
Veniamo ai giorni nostri, lo scorso 13 giugno, il giorno dopo la proclamazione del nuovo sindaco Paola Natalicchio e il giorno prima della nomina della sua giunta, viene pubblicata una determina apparentemente innocua, ma altamente pericolosa per le casse contabili del Comune di Molfetta. Forse la punta di un iceberg. Lo scorso 13 giugno 2013, l’ing. Enzo Balducci, dirigente del Settore Lavori Pubblici (determina n.179) ha ravvisato «l’opportunità di avviare un’attività di consulenza da far svolgere a un professionista qualificato ed esperto in tema di contenziosi tecnico-amministrativi concernente i lavori pubblici» per affiancare il responsabile del procedimento (RUP) nell’attività di esame e valutazione delle «riserve ancora attive» iscritte dall’impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale (CMC Ravenna).
Di che tipo di «riserve» si tratta? Ma soprattutto: qual è l’impatto che avranno sul bilancio comunale? Il consuntivo 2012 non è stato approvato dal Commissario Prefettizio, lasciando così una pesante eredità alla Giunta Natalicchio che in questi giorni sta monitorando le numerose falle contabili. 
La «complessa attività», come definita dalla determina, è necessaria per la corretta esecuzione dei lavori, ma proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno specificare la tipologia delle «riserve» della CMC nei confronti del Comune di Molfetta: tanto più che queste «riserve» (a credito della CMC e a debito quindi del Comune di Molfetta), ammontano all’astronomica cifra di euro 14,5milioni.
 
L’esperto incaricato dal dirigente è l’ing. Nicola Micchetti, ex Dirigente dello IACP di Bari, che ha documentato a mezzo del proprio curriculum vitae di avere i requisiti e le competenze professionali per poter affiancare il RUP nell’attività di esame e valutazione delle «riserve».
Nel merito occorre evidenziare che l’art. 125 comma 11 del D.L.vo n.163/2006 (modificato dall’art.4, comma 2, lett m-bis, Legge 106/2011), faculta il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), a procedere ad affidamento diretto dei servizi (nel caso di specie, la consulenza affidata all’ex Dirigente IACP, per la valutazione di poste contabili relative alla costruzione di un porto commerciale), se di importo inferiore a 40.000 euro.
Poiché l’attività consiste nell’espletamento di consulenza volta ad affiancare il Responsabile del Procedimento nell’esame e valutazione delle “riserve” iscritte dall’Impresa CMC di Ravenna, è stato ritenuto corretto da parte del RUP la valutazione del compenso da corrispondersi al professionista con calcolo condotto sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari nella riunione del 07.11.2003 e di quant’altro stabilito con D.M. LL.PP 02.12.2000 n.398.
Ancora più nello specifico, la determinazione del compenso (l’aritmetica non è un’opinione, almeno quella), tiene conto dell’ammontare complessivo delle riserve ancora attive iscritte dall’Impresa CMC di Ravenna sui registri contabili, pari 14,5 milioni di euro per cui viene ad evidenziarsiin complessivi 36mila euro, oltre oneri riflessi (IVA CNPAIA).
 
Secondo quanto dedotto dalla determina, la scelta del professionista per la consulenza sull’esame delle “riserve” attive, iscritte dalla CMC sui registri contabili, è stata «operata nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, così come dispone l’art. 91 co. 2 DL.vo n.163 del 12 aprile 2006, e succ. modifiche e integrazioni».
Congruo è stato ritenuto dal RUP l’importo complessivo di 44mila euro, comprensivo di I.V.A. e contributi previdenziali, da corrispondere all’incaricato tecnico, ex Dirigente IACP, nell’attività di valutazione delle “riserve” attive, iscritte nei registri contabili della CMC Ravenna. Corretta è stata ritenuta, l’individuazione dell’Ex Dirigente ICP.
 
In tema va rammentato che con nota n. 58494 del 31.10.2007 l’ATI aveva trasmesso il progetto esecutivo del nuovo porto commerciale, redatto dagli studi di progettazione D’Apollonia e Favero & Milan Ingegneria, dell’importo complessivo di 72 milioni di euro (di cui58milioni di euro per lavori, 1.9 milioni di euro per oneri per la sicurezza e 11.27milioni di euro per somme a disposizione dell’amministrazione).
Con delibera n.68 del 13.02.2008 la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo validato dal RUP in data 12.02.2008, mentre in data 26.03.2008 furono consegnati i lavori e gli stessi ebbero inizio in data 07.04.2008. In data 12.04.2013 prot. 24020 la Cooperativa Muratori & Cementisti – CMC di Ravenna, in proprio e nella qualità di capogruppo Mandataria dell’Ati costituita con Società Italiana Dragaggi S.p.a. (Mandante) e la Impresa Pietro Cidonio S.p.a. (Mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, formulava istanza ai sensi dell’art. 240 del D.L.vo n. 163/2006 relativa alle riserve dalla n.6 alla n.15, meglio specificate nella nota di che trattasi (in buona sostanza i 14milioni di euro e rotti, che dovrebbero giustificare la consulenza di che trattasi).
L’art.24 del D.L.vo n.163/2006 al comma 4° demanda al responsabile del procedimento il compito di valutare l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1° dello stesso articolo.
Sul punto, l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n.5 del 30/05/2007 ha richiamato l’attenzione dei responsabili dei procedimenti a «valutare con attenzione, prima di attivare il procedimento dell’accordo bonario, la fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell’importo contrattuale avvalendosi anche di supporti professionali appropriati quando la specificità tecnica o giuridica delle riserve lo richieda».In quest’ottica (la valutazione della “fondatezza delle riserve”) il RUP, ha ritenuto opportuno nominare il consulente, Ex Dirigente IACP.
 
Fin qui la parte tecnica della delibera, che lascia aperti molti inquietanti interrogativi: perché Balducci non ha aspettato l’insediamento del nuovo sindaco e della sua giunta? Pur ritenendola urgente, sicuramente non sarebbe cambiato nulla se la determina fosse stata pubblicata qualche giorno dopo. Perché è stato dato un incarico così oneroso a un ingegnere scelto personalmente da Balducci? Si è così sicuri che l’ing. Micchetti sia l’unico in grado di affrontare questa situazione? L’ing. Micchetti è, forse, la stessa persona rimasta coinvolta in una vicenda giudiziaria nel 2009? Se sì, non sarebbe stato più prudente scegliere un altro professionista? C’è ancora la mano dell’ex sindaco Azzollini dietro questa scelta?
Non sarebbe più opportuno che il sindaco Natalicchio faccia un’immediata verifica dei dirigenti del Comune, con una rotazione di incarichi che permetta di avere personale meno legato alla passata gestione, come avviene in tutti gli avvicendamenti pubblici. Lo spoil system dovrebbe essere una regola, per evitare di ritrovarsi con qualche trappola in casa.
 
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Nomina del Comandante del Corpo di Polizia Municipale: in caso di ampliamento della pianta organica con creazione di una posizione dirigenziale non c'è demansionamento per il dipendente già in servizio sino ad allora titolare della posizione apicale all'interno del Corpo, ma inquadrato in una posizione inferiore Nel giudizio in esame l'appellante si duole della circostanza che in violazione di quanto dispone l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, non sarebbe possibile sottrarre le mansioni affidate ad un pubblico dipendente, né varrebbe quale giustificazione la presunta riorganizzazione del Corpo di Polizia municipale, poiché tale non potrebbe essere valutata la mera assunzione di un nuovo dipendente. La censura ad avviso del Consiglio di Stato è priva di pregio e va disattesa. L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, infatti, sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, e recepisce - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita (Cass., sez. lav., 11 maggio 2010, n. 11405)






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