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Differenza tra imprenditore e armatore NAVIGANDO – Al servizio dei marittimi
15 novembre 2004

Continua la rubrica “Navigando” (in collaborazione con il Cedim). Per rendere più semplice il discorso, come al solito sviluppiamo l'argomento in forma discorsiva, sotto forma di intervista al presidente del Cedim, Mauro Brattoli. Sig. Brattoli vediamo la differenza tra armatore e imprenditore? “L'armatore è un imprenditore, ma i due concetti sono diversi in quanto armatore è la figura marittimistica, cioè pubblicistica, circoscritta alla nave capace; mentre, imprenditore è la figura civilistica, cioè privatistica, riferita all'impresa che preesiste, coesiste e persiste all'armatore”. Potrebbe chiarircelo con maggiore semplicità? “Chi assume o ingaggia il marittimo, è imprenditore della navigazione marittima. La stessa persona che arruola quel marittimo, è l'armatore che ha inserito quel marittimo nell'equipaggio di una determinata nave. La stessa persona, pur esercendo l'impresa dei trasporti marittimi in concomitanza con l'impresa della navigazione con quella determinata nave durante l'arruolamento dell'equipaggio, rimarrà imprenditore anche quando, avvenuto lo sbarco dell'arruolato, con lo stesso marittimo manterrà i rapporti sociali, assistenziali e previdenziali, rivenienti dalle obbligazioni dell'assunzione, dell'arruolamento e del rapporto di lavoro. In definitiva, dal momento dell'arruolamento e fino allo sbarco esiste l'armatore. Dalla proposta di imbarco (che è fatta quasi sempre dal marittimo) esiste l'imprenditore. Dunque, quest'ultima figura preesiste, coesiste e persiste alla figura di armatore”. Questi concetti rimangono validi anche per le navi estere? “Dipende. Se riferiti alla legislazione dello Stato di cui la nave batte la bandiera, la risposta non può che essere affermativa. Se riferiti alla legislazione italiana, la risposta è negativa. Infatti, il linguaggio settoriale prevede “l'armatore della nave straniera”. Pertanto con la parola armatore, può indicarsi soltanto il soggetto che armi una nave nazionale. Inoltre, alla legislazione italiana, il rapporto che intrattenesse un lavoratore di nazionalità diversa da quella della nave estera, lo inquadra esclusivamente come rapporto di lavoro tra il lavoratore subordinato e l'imprenditore che armasse una nave straniera. Cioè, l'imprenditore straniero che esercisce la navigazione marittima con navi battenti bandiera diversa da quella italiana. Ciò non impedisce che lo stesso soggetto possa essere indicato come armatore dalla legislazione dello Stato di cui la nave batte la bandiera”. E se fosse un soggetto straniero ad armare la nave nazionale, non dovrebbe essere individuarsi in tale soggetto l'armatore di quella nave? “Un soggetto straniero non potrà mai essere l'armatore di nave nazionale in quanto allo straniero è preventivamente inibita la proprietà di navi nazionali. Dunque lo straniero, non potendo essere proprietario, non può chiedere di armare la nave nazionale. Può capitare che uno straniero possa ritrovarsi proprietario di navi nazionali. In questo caso se vorrà tenerle iscritte presso i Registri italiani, deve chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione dal ministero. Ma, affinché tale o tali navi possano imprendere la navigazione, lo straniero proprietario dovrà indicare in una persona nazionale, colui che assumerà la figura di armatore”. E se il possesso rivenisse da un “noleggio a scafo nudo”? “L'impedimento partirebbe sempre dalla nazionalità di colui che intenderebbe imprendere la navigazione con quella nave nazionale. Per armarla dovrebbe prima procedere ad iscrivere la nave nel Registro del proprio paese o di paesi che lo permettono, e dunque armarla sotto la bandiera di quello Stato”. Ma al soggetto nazionale che armasse navi straniere non difetterebbe la figura di armatore? “Se gli imprenditori nazionali della navigazione marittima, risultassero autorizzati a poter armare navi battenti bandiera straniera e di convenienza, gli stessi risulterebbero autorizzati dalla legge a frodare ogni obbligo sociale e fiscale verso lo Stato italiano. Il soggetto nazionale, fisico o giuridico, che vorrebbe imprendere la navigazione, la deve imprendere con navi nazionali. Il Codice della Navigazione non prevede deroghe. La prescrizione può essere aggirata, ma non dalla persona nazionale, fisica o giuridica. I soggetti nazionali che hanno interesse a sfuggire alla prescrizione, procedono prima a costituire all'estero una società che apparirà proprietaria della nave straniera. Una volta iscritta nel Registro straniero, fanno apparire il nome di una persona del luogo come rappresentante del proprietario della nave. La società proprietaria trasferisce il diritto d'uso ad altra società estera che indica armatore (in base alla legislazione dello Stato della bandiera), una persona straniera, o italiana se la nave/i non dovranno scalare porti dello Stato. La persona indicata come armatore peraltro, può non coincidere con il rappresentante legale della società estera che gestisce la nave ed essere un italiano. L'importante è che la persona nazionale possa apparire all'estero in tutto il suo potere imprenditoriale, ma altrettanto evitabile tale sua apparizione presso le autorità nazionali se la nave scalasse porti italiani”. E può riuscire in tale intento? “Sì, è possibile sia tramite il raccomandatario marittimo che con l'aiuto delle autorità marittime. Della figura del raccomandatario marittimo parleremo nella prossima puntata di Navigando”. Fabrizio Fusaro fabrizio.fusaro@quindici-molfetta.it
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