Recupero Password
Zona rossa a Molfetta: ecco cosa si può fare e cosa è vietato. L’ordinanza del sindaco
Il sindaco Minervini
17 marzo 2021

MOLFETTA – Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha firmato l’ordinanza di applicazione delle disposizioni del governo Draghi per combattere l’emergenza Covid in zona rossa, valida fino al 6 aprile.

Ecco tutti i dettagli:


Spostamenti
Divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all'interno dello stesso territorio comunale, salvo che per motivate e comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, accudimento di figli minori, servizio dì baby sitter, disabili, familiari anziani ovvero per motivi di salute.
Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 in cui è consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone rispetto a quelle già ivi conviventi oltre minori di anni 14.

Attività scolastiche
Sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, (asili nido, scuola materna e primaria, medie inferiori e superiori), fermo restando la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Iniziative culturali
Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica; restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Attività sportive
E' consentito lo svolgimento individuale di attività motoria all'aperto ed in prossimità della propria abitazione, rispettando obbligatoriamente la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando dispositivi di protezione individuale fermo restando il divieto di assembramento; sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso.

Uso di parchi e giardini pubblici
E' consentito, altresì, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Attività dei mercati
indipendentemente dalla tipologia di attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, attività svolta, I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floravivaistici, pertanto è sospeso il mercato settimanale con facoltà di recupero allorquando consentito.

Le attività commerciali aperte
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse;
- generi alimentari;
- edicole;
- tabaccai;
- farmacie;
- parafarmacie.;
- tutte le altre elencate nell'ordinanza che trovate in allegato.

Il commercio online
E' consentito, tuttavia, agli esercenti attività di commercio al dettaglio non rientranti tra quelli aperti ed elencati nell'allegato 23 del Dpcm, accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto.
L'attività di consegna a domicilio deve essere organizzata in modo da evitare che al momento della consegna non ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

Le regole per la ristorazione
A) Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio senza limite di orario mentre, fino alle ore 22,00, è possibile la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
B) i Bar ed altri esercizi simili senza cucina con codice ATECO 56.3 analogamente ai distributori automatìci H 24 chiuderanno alle ore 18,00, da tale limitazione sono escluse le attività di commercio al dettaglio comprese nel Codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto) circolare ministeriale n. 15350/117/2/1 del 6/3/2021;
C) restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali.

Accesso ai luoghi di culto e al cimitero
A) è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli;
B) resta aperto il Cimitero nei consueti orari, tranne domenica 21 e 28 marzo, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021.

Il sindaco avverte che ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art. II della Legge n. 689/81.

Dà atto che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico; che il presente provvedimento integra e sostituisce per le parti in contrasto provvedimenti sindacali precedentemente adottati; il presente atto resterà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Molfetta con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90; che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199); Responsabile del Procedimento è il Comandante di Polizia Locale, dott. Cosimo Aloia.

Il testo completo può essere letto su ordinanza zona rossa

Nominativo
Email
Messaggio
Non verranno pubblicati commenti che:
  • Contengono offese di qualunque tipo
  • Sono contrari alle norme imperative dell’ordine pubblico e del buon costume
  • Contengono affermazioni non provate e/o non provabili e pertanto inattendibili
  • Contengono messaggi non pertinenti all’articolo al quale si riferiscono
  • Contengono messaggi pubblicitari
""
Quindici OnLine - Tutti i diritti riservati. Copyright © 1997 - 2024
Editore Associazione Culturale "Via Piazza" - Viale Pio XI, 11/A5 - 70056 Molfetta (BA) - P.IVA 04710470727 - ISSN 2612-758X
powered by PC Planet