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Commissariata la Coop. edilizia “Antares” di Molfetta, dopo travagliate vicende giudiziarie e due condanne penali
03 agosto 2015

MOLFETTA – Dopo anni di travagliata gestione e numerose vicende giudiziarie culminate con la condanna penale in primo e secondo grado del presidente Sallustio, è stata commissariata la Coop. Edilizia Antares (nella foto, il cantiere bloccato da anni) di Molfetta da parte del Ministero dello Sviluppo economico, con decreto 23 giugno 2015.

La decisone pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (vedi allegato, di seguito) è stata presa dopo che dalle risultanze ispettive sono emerse a carico della cooperativa gravi irregolarità gestionali, un’evidente disparità di trattamento tra i soci e il perdurare dello stato di abbandono del cantiere. C’è anche il rischio che l’amministrazione comunale avvii la risoluzione della convenzione. Perciò il Ministero dello Sviluppo economico ha deliberato la gestione commissariale, revocando il consiglio di amministrazione della Coop. Antares, presieduto dall’ing. Gianluigi Sallustio, già condannato in primo grado dal Gup di Trani in data 15.11.2010 a 3 anni di reclusione per le vicende della stessa cooperativa. La condanna è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Bari in data 21.2.2014.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha nominato il dott. Giuseppe Tammaccaro di Andria commissario governativo per un periodo di 12 mesi attribuendogli tutti i poteri del consiglio di amministrazione e la possibilità di regolarizzare la situazione della cooperativa.

Ecco il testo integrale del decreto del Ministero dello Sviluppo economico:

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2015

Gestione commissariale della «Societa' Cooperativa edilizia Antares», in Molfetta. (15A05305)

(GU n.161 del 14-7-2015)

IL DIRETTORE GENERALE

per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria del 28 marzo 2014, del verbale di supplemento ispettivo del 22 luglio 2014 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 3 novembre 2014 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c.;

Preso atto che dalle citate risultanze ispettive sono emerse a carico della Soc. Coop. «Societa' cooperativa edilizia Antares», con sede in Molfetta (BA), delle gravi irregolarita' gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

una evidente disparita' di trattamento tra soci in violazione del disposto di cui all'art. 2516 c.c.;

la circostanza che il Dirigente del Settore territorio del comune di Molfetta stava valutando l'eventualita' di procedere alla risoluzione del rapporto di convenzione n. 9315 del 5 luglio 2004;

il perdurare dello stato di abbandono del cantiere edilizio che avrebbe potuto causare nocumento alla pubblica e privata incolumita';

Vista la nota ministeriale n. 0012018 inviata via PEC in data 29 gennaio 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa, l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c;

Tenuto conto che con nota pervenuta via PEC in data 13 febbraio 2015 il legale rappresentante della cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento nelle quali si limitava a riportare le osservazioni gia' formulate in ordine al verbale di accertamento ispettivo;

Considerato che tali osservazioni, che comunque non contestavano i fatti storicamente accertati, erano gia' state valutate dall'Amministrazione al momento dell'avvio del procedimento e che erano state ritenute inidonee a superare le contestazioni addebitate all'ente in sede ispettiva;

Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in data 23 marzo 2015 il legale rappresentante della cooperativa trasmetteva la dichiarazione del responsabile della sicurezza e direttore dei lavori del cantiere, ing. Santina Roselli, attestante l'avvenuta messa in sicurezza del cantiere, la convocazione del consiglio di amministrazione per il giorno 27 marzo 2015 al fine di deliberare in ordine alla modifica delle modalita' di riparto delle spese di gestione ordinaria, oggetto di specifica contestazione di disparita' di trattamento tra i soci in sede di attivita' ispettiva, nonche' la richiesta inoltrata al comune di Molfetta in data 20 marzo 2015 volta ad ottenere il rilascio di apposita dichiarazione attestante la disponibilita' del comune a mantenere in vita la convenzione edilizia stipulata con la cooperativa Antares;

Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in data 1° aprile 2015 il legale rappresentante della cooperativa faceva pervenire a questa Amministrazione la delibera n. 6 del consiglio di amministrazione relativa alla modifica del riparto delle spese di gestione tesa ad equiparare le contribuzioni di tutti i soci della cooperativa;

Preso atto del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci della cooperativa Antares del 21 aprile 2015, convocati per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014, dal quale si evince: che la delibera n. 6 del consiglio di amministrazione non e' stata sottoposta all'esame assembleare, nonostante la esplicita richiesta formulata da parte di alcuni soci di prendere visione dell'elenco dettagliato dei soci che partecipano alle contribuzione per le spese;

che il legale rappresentante ha affermato che «qualunque sia la decisione del consiglio di amministrazione o dell'Assemblea sulla questione, l'estensione dell'obbligo di contribuzione alla copertura delle perdite sui soci non assegnatari non avrebbe incidenza sul bilancio in chiusura, in quanto la loro imputazione contabile avviene solo all'atto dell'incasso»;

che e' stata data solo una comunicazione di una prossima convocazione del consiglio di amministrazione per il giorno 29 aprile 2015 con all'ordine del giorno «il riparto delle spese di gestione ordinaria esercizi pregressi»;

Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in data 29 aprile 2015 il legale rappresentante della cooperativa faceva pervenire a questa Amministrazione la delibera n. 7 del consiglio di amministrazione con la quale veniva deliberato di equiparare le contribuzioni alle spese di gestione ordinaria della societa' di tutti i soci della cooperativa anche con riferimenti agli esercizi 2010/2014 e che tale delibera non risulta essere stata sottoposta all'esame assembleare;

Preso atto che con nota del 12 maggio 2015 il dirigente del Settore territorio del comune di Molfetta ha comunicato al legale rappresentante della cooperativa Antares ed a questa Amministrazione l'avvio del procedimento di risoluzione della convenzione in quanto «si rileva che non vi siano le condizioni per poter proseguire il rapporto di convenzione n. 9315 del 5 luglio 2004» a causa di una serie di addebiti riferibili all'organo gestionale ed in particolare: a) la decadenza dei termini di efficacia del titolo abilitativo a costruire; b) il mancato rinnovo della polizza fidejussoria posta a garanzia del «completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla cessionaria»; c) la mancata comunicazione al Comune dei nominativi della compagine sociale anche ai fini delle verifiche previste in convenzione;

Considerato il carattere strumentale ed elusivo del contenuto delle note di controdeduzione rispetto alla risoluzione delle irregolarita' riscontrate in sede ispettiva atteso che le iniziative del consiglio di amministrazione non sono state neppure sottoposte all'approvazione assembleare;

Considerato altresi' che la mancata deliberazione in ordine al superamento della disparita' di trattamento si deve alla mancata

sottoposizione delle delibere consiliari all'Assemblea e al mancato rispetto dello spirito mutualistico in seno all'assemblea della Cooperativa Antares nella quale l'uso distorto delle deleghe inibisce l'effettiva partecipazione dei soci alla formazione della volonta' societaria;

Preso atto, infatti, che dal verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 si rileva che la maggioranza di dieci voti su sedici viene ottenuta da soli 4 soci i quali rappresentano, in virtu' delle deleghe, gli altri sei soci;

Atteso, altresi', che le plurime denunzie inoltrate al Ministero, le segnalazioni fatte agli ispettori ministeriali, evidenziano che, attraverso lo strumento delle deleghe, la famiglia del legale rappresentante controlla e condiziona la base sociale della cooperativa ed il consiglio di amministrazione;

Ritenuto, quindi, necessaria l'adozione del provvedimento di gestione commissariale al fine di evitare la risoluzione della convenzione edilizia da parte del comune;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 giugno 2015 dal Comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Giuseppe Tammaccaro;

Decreta:
Art. 1

II consiglio di amministrazione della soc. coop. «Societa' cooperativa edilizia Antares», con sede in Molfetta (BA), C.F. 01212230724, costituita in data 25 marzo 1980 e' revocato.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Tammaccaro, nato ad Andria (BA), il 5 aprile 1961 ed ivi domiciliato in viale Don Luigi Sturzo, 61 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4

II compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi ai competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 23 giugno 2015

Il direttore generale: Moleti

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